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Federazione Ecologisti Europei

Statuto della Federazione Ecologisti Europei

 

TITOLO I – NATURA, DENOMINAZIONE E PRINCIPI
Art. 1 – Costituzione e natura giuridica
È costituito il partito politico denominato Federazione Ecologisti Europei (FEE).
La FEE è un partito politico ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e opera nel rispetto dei principi democratici, della trasparenza e della partecipazione interna.
La Federazione Ecologisti Europei è una formazione politica a struttura federativa multilivello, autonoma e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Struttura federativa
La FEE si articola nei seguenti livelli territoriali:
a) Federazioni provinciali
b) Federazioni regionali
c) Federazione nazionale
Ciascun livello territoriale è dotato di autonomia politica, organizzativa e amministrativa, nel rispetto dei Principi Fondanti e del presente Statuto.
La Federazione nazionale si costituisce esclusivamente al raggiungimento dei requisiti territoriali previsti dal presente Statuto.

Art. 3 – Principi Fondanti 
La Federazione Ecologisti Europei fonda la propria azione politica sui seguenti Principi Fondanti:
Centralità degli ecosistemi: riconoscimento della priorità della tutela e della rigenerazione degli equilibri naturali quale condizione essenziale per la vita umana e non umana.
Limite biofisico: assunzione dei limiti ecologici e della capacità rigenerativa del pianeta quale criterio ordinatore delle scelte politiche, economiche e sociali.
Superamento dell’antropocentrismo: riconoscimento che l’essere umano non costituisce misura esclusiva dell’organizzazione della società e che la comunità biotica nel suo complesso merita tutela.
Primato degli equilibri ecosistemici sull’economia: le attività economiche devono essere organizzate nel rispetto dei limiti ecologici e non possono determinarli; l’economia costituisce strumento subordinato alla tutela della vita e degli ecosistemi.
Democrazia partecipativa e metodo consensuale: promozione della partecipazione attiva, della trasparenza e di processi decisionali orientati alla ricerca del consenso.
Ripudio della guerra e promozione della pace: rifiuto della guerra quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, riconoscendo che la tutela della vita e degli ecosistemi richiede cooperazione tra i popoli, giustizia internazionale e valorizzazione dell’obiezione di coscienza.
I presenti Principi costituiscono il fondamento identitario della Federazione e orientano l’azione di ogni livello territoriale.
Le loro eventuali modifiche possono essere deliberate esclusivamente dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto, previa deliberazione conforme di almeno due terzi delle Federazioni regionali costituite.

Art. 4 – Durata
La FEE è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Finalità e ambito di azione 
La Federazione Ecologisti Europei persegue finalità politiche e culturali orientate alla tutela e rigenerazione degli equilibri ecosistemici quale condizione primaria per la stabilità sociale ed economica delle comunità umane.
La FEE promuove modelli di benessere qualitativo fondati sulla salute degli ecosistemi, sulla coesione sociale e sul benessere delle persone, distinguendoli dalla crescita economica quantitativa non compatibile con i limiti biofisici del pianeta.
La partecipazione alle competizioni elettorali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo costituisce strumento centrale dell’azione politica della Federazione, insieme all’elaborazione programmatica, alla formazione culturale e alla collaborazione con comunità e associazioni coerenti con i Principi Fondanti.
 

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 6 – Federazioni Provinciali
La Federazione Provinciale costituisce il livello fondamentale della Federazione Ecologisti Europei.
Essa è costituita da un numero minimo di iscritti stabilito dal Regolamento attuativo.
Organi della Federazione Provinciale
Sono organi della Federazione Provinciale:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) il Direttivo Provinciale;
c) i due Portavoce provinciali;
d) il Tesoriere provinciale.
Assemblea Provinciale
L’Assemblea Provinciale è composta dagli iscritti della Provincia.
L’Assemblea:
elegge i due Portavoce provinciali;
elegge il Direttivo Provinciale;
elegge i delegati al livello regionale e nazionale;
approva il bilancio provinciale;
delibera sulle alleanze locali nel rispetto dei Principi Fondanti.
Direttivo Provinciale
Il Direttivo Provinciale è l’organo esecutivo della Federazione Provinciale.
È composto dai Portavoce provinciali e dai membri eletti dall’Assemblea Provinciale.
Il Direttivo:
attua le deliberazioni dell’Assemblea;
coordina le iniziative territoriali;
cura i rapporti con le realtà comunali;
predispone il bilancio.
Comunità Comunali
Le Comunità Comunali possono essere costituite secondo modalità stabilite dal Regolamento attuativo e partecipano alla vita della Federazione Provinciale.
Rappresentanza e Tesoreria
I Portavoce provinciali rappresentano la Federazione Provinciale nei rapporti politici e istituzionali.
Il Tesoriere provinciale è responsabile della gestione economica e della redazione del bilancio annuale.
Risorse economiche
La ripartizione delle risorse economiche tra livello provinciale, regionale e nazionale è disciplinata dall’Articolo 15 del presente Statuto

Art. 7 – Federazioni Regionali
La Federazione Regionale è costituita da almeno tre Federazioni Provinciali operative nel medesimo territorio regionale.
Essa coordina e rappresenta l’azione politica della Federazione a livello regionale, nel rispetto dell’autonomia delle Federazioni Provinciali.
Organi della Federazione Regionale
Sono organi della Federazione Regionale:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Direttivo Regionale;
c) i due Portavoce regionali;
d) il Tesoriere regionale.
Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale è composta dai delegati provinciali e dagli iscritti della Regione.
Essa:
elegge i Portavoce regionali
elegge il Tesoriere regionale;
elegge i delegati al livello nazionale;
delibera in materia di alleanze regionali;
approva il bilancio regionale.
Direttivo Regionale
Il Direttivo Regionale è composto dai rappresentanti designati dalle Federazioni Provinciali e dai Portavoce regionali.
Il Direttivo:
attua le deliberazioni dell’Assemblea Regionale;
coordina le iniziative politiche regionali;
cura i rapporti tra le Province.
Art. 8 – Autonomia e responsabilità
La Federazione Ecologisti Europei è organizzata secondo un modello federativo multilivello fondato sull’autonomia dei livelli territoriali.
Ciascuna Federazione Provinciale, ciascuna Federazione Regionale e la Federazione Nazionale:
a) sono dotati di autonomia politica, organizzativa e amministrativa nei rispettivi ambiti di competenza;
b) rispondono giuridicamente e patrimonialmente delle attività deliberate e svolte nel proprio livello territoriale;
c) non assumono responsabilità automatica per atti o decisioni adottate da altri livelli federativi.
L’utilizzo del simbolo della Federazione comporta l’obbligo di rispetto dei Principi Fondanti, ma non determina trasferimento automatico di responsabilità giuridica tra i livelli territoriali.
Le controversie relative alla competenza tra livelli federativi sono risolte dal Collegio dei Garanti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO III – ORGANI NAZIONALI
Art. 9 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo della Federazione in ambito nazionale ed europeo.
Essa può essere convocata:
1) in modalità per delegati;
2) in modalità per iscritti.
L’Assemblea nazionale:
delibera la partecipazione alle elezioni politiche nazionali ed europee;
approva eventuali alleanze di livello nazionale;
modifica lo Statuto;
elegge i due Portavoce nazionali;
elegge il Tesoriere nazionale;
approva il bilancio nazionale.
Definisce gli indirizzi politici generali della federazione

Art. 10 – Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è composto:
dai rappresentanti designati dalle Federazioni Provinciali;
dai rappresentanti designati dai Coordinamenti Regionali.
Il Direttivo:
a) coordina l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
b) promuove l’iniziativa politica in ambito nazionale;
c) esercita la rappresentanza collegiale della Federazione attraverso i Portavoce nazionali;
d) sovrintende agli adempimenti amministrativi.
Il Direttivo Nazionale non è eletto dall’Assemblea Nazionale, ma deriva dalla rappresentanza federativa multilivello.
art. 11 – Rappresentanza legale
La rappresentanza legale della Federazione Nazionale è esercitata congiuntamente dai due Portavoce nazionali.
Il Tesoriere nazionale cura gli adempimenti contabili e patrimoniali.

 

TITOLO IV – ADESIONE E FASE COSTITUENTE
Art. 12 – Adesione e fase costituente
Possono aderire alla Federazione Ecologisti Europei:
a) persone fisiche che condividano i Principi Fondanti;
b) associazioni e realtà collettive coerenti con lo Statuto.
L’adesione è libera e volontaria ed è subordinata all’iscrizione annuale.

Fondatori giuridici
Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo della Federazione e approvano il presente Statuto in sede notarile.
La qualifica di fondatore ha valore esclusivamente ai fini della costituzione giuridica della Federazione e non attribuisce privilegi permanenti rispetto agli altri iscritti.

Partecipanti alla fase costituente
Sono riconosciuti partecipanti alla fase costituente coloro che hanno sottoscritto l’Appello e aderito alla costituzione della Federazione prima della prima Assemblea Nazionale.
Essi partecipano alla prima Assemblea con i medesimi diritti degli iscritti.
Art. 13 – Fase Transitoria
Fino alla costituzione formale della Federazione Nazionale ai sensi del presente Statuto, la Federazione Ecologisti Europei opera in fase transitoria.
La fase transitoria ha lo scopo di:
a) promuovere la costituzione delle Federazioni Provinciali;
b) favorire la nascita dei Coordinamenti Regionali;
c) finalizzare il presente Statuto;
d) predisporre l’atto costitutivo e gli adempimenti giuridici necessari.

Coordinamento Costituente Transitorio
Nel corso della fase transitoria può essere istituito un Coordinamento Costituente Transitorio composto da referenti territoriali che abbiano manifestato la propria disponibilità nel corso dell’assemblea preliminare.
Il Coordinamento Costituente Transitorio:
coordina le attività organizzative;
cura i rapporti tra i territori;
prepara la convocazione dell’Assemblea costituente formale.
Fondatori giuridici
I soci fondatori che sottoscriveranno l’atto costitutivo sono individuati tra gli aderenti alla fase costituente mediante manifestazione di disponibilità e ratifica assembleare.
Termine della fase transitoria
La fase transitoria è disciplinata da apposito Regolamento transitorio approvato dall’Assemblea preliminare e si conclude con la prima Assemblea Nazionale formalmente costituita o comunque entro il 31 dicembre 2026.
 

TITOLO V – IDENTITÀ E RISORSE
Art. 14 – Simbolo
La Federazione Ecologisti Europei adotta un proprio simbolo identificativo quale elemento essenziale della propria identità politica.
Durante la fase transitoria il simbolo utilizzato nelle comunicazioni ufficiali è assunto in via provvisoria quale segno distintivo della Federazione, salvo ratifica definitiva da parte dell’Assemblea Nazionale.
L’adozione definitiva del simbolo è deliberata dall’Assemblea Nazionale.
Eventuali modifiche del simbolo sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
Il simbolo non può essere modificato, fuso o alterato nella propria struttura grafica, nei colori o negli elementi costitutivi.
È consentito, in occasione di competizioni elettorali, l’inserimento del simbolo all’interno di un contenitore grafico comune (ad esempio in coalizioni elettorali), purché esso mantenga piena integrità, riconoscibilità e autonomia visiva.
L’utilizzo del simbolo in alleanze elettorali è deliberato secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.
La descrizione grafica e cromatica del simbolo è riportata nell’Allegato A al presente Statuto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 15 – Risorse economiche e ripartizione
Le risorse economiche della Federazione derivano da:
a) quote di iscrizione;
b) donazioni in denaro o beni mobili;
c) contributi volontari;
d) eventuali rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici nei limiti consentiti dalla legge.
Le quote di iscrizione e le donazioni raccolte a livello provinciale sono ripartite secondo il seguente criterio:
– 60% resta alla Federazione Provinciale;
– 20% è destinato al Coordinamento Regionale;
– 20% è destinato alla Federazione Nazionale.
In assenza del livello regionale o nazionale formalmente costituito, le relative quote sono accantonate e trasferite al momento della costituzione del livello competente.
La ripartizione stabilita dal presente articolo non può essere modificata se non con revisione statutaria approvata con maggioranza qualificata.
Le donazioni di beni immobili restano nella titolarità della Federazione Provinciale che le ha ricevute.


TITOLO VI – GARANZIE E FUNZIONAMENTO
Art. 16 – Durata delle cariche
Le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata di due anni.
Le cariche sono rinnovabili.
Nessun iscritto può ricoprire la medesima carica esecutiva per più di tre mandati consecutivi, a qualsiasi livello federativo (provinciale, regionale o nazionale).
La decadenza dalla carica avviene:
a) per dimissioni volontarie;
b) per perdita della qualità di iscritto;
c) per grave violazione dei Principi Fondanti accertata dall’organo di garanzia;
d) per assenza ingiustificata reiterata secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.
In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti o si procede a nuova elezione secondo le modalità previste.
Art. 17 – Organo di Garanzia
È istituito l’Organo di Garanzia della Federazione Ecologisti Europei.
L’Organo di Garanzia è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti che non ricoprano cariche esecutive a livello provinciale, regionale o nazionale.
I membri dell’Organo di Garanzia restano in carica due anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
L’Organo di Garanzia:
a) vigila sul rispetto dei Principi Fondanti e del presente Statuto;
b) dirime controversie tra livelli federativi;
c) valuta eventuali violazioni disciplinari;
d) propone all’Assemblea eventuali provvedimenti nei casi più gravi.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza dei componenti.
Le modalità procedurali sono disciplinate dal Regolamento attuativo nel rispetto dei principi di imparzialità e contraddittor
Art. 17 bis – Principi di comportamento e responsabilità etica
Gli iscritti, i dirigenti e gli eletti della Federazione Ecologisti Europei sono tenuti a mantenere comportamenti coerenti con i Principi Fondanti, improntati a correttezza, trasparenza, rispetto della dignità delle persone e tutela dell’interesse collettivo.
Ogni comportamento contrario ai Principi Fondanti o idoneo a recare danno morale, politico o reputazionale alla Federazione è sottoposto alla valutazione dell’Organo di Garanzia secondo le procedure previste dal presente Statuto.
Le norme di dettaglio relative a incompatibilità, conflitti di interesse, sobrietà nelle campagne elettorali e disciplina interna sono definite dal Codice Etico della Federazione, riportato nell’Allegato B del presente Statuto, approvato dall’Assemblea Nazionale.
Art. 18 – Quorum e maggioranze
L’Assemblea, sia convocata per iscritti sia per delegati, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda una maggioranza qualificata.
Sono deliberate con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto:
a) le modifiche al simbolo;
b) la partecipazione a elezioni politiche nazionali ed europee;
c) le alleanze di livello nazionale;
d) la revisione delle norme relative alla ripartizione economica;
e) ogni altra materia espressamente prevista dal presente Statuto.
Le modifiche ai Principi Fondanti richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto, nonché la deliberazione conforme di almeno due terzi dei Coordinamenti Regionali costituiti.
Non è ammessa delega di voto.
Le disposizioni relative al quorum e alle maggioranze possono essere modificate esclusivamente mediante revisione statutaria approvata con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.


TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – Scioglimento della Federazione
Lo scioglimento della Federazione Ecologisti Europei può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Nazionale convocata in modalità per iscritti.
La deliberazione di scioglimento richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
La proposta di scioglimento deve essere presentata da almeno due Federazioni Regionali costituite oppure dalla maggioranza assoluta delle Federazioni Provinciali operative.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, costituito da beni mobili e immobili, è devoluto ad associazioni o enti senza scopo di lucro che perseguano finalità coerenti con i Principi Fondanti della Federazione.
È esclusa in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili o patrimoni tra gli iscritti.
Art. 20 – Norme Finali 
Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea convocata secondo le modalità previste.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa vigente in materia di associazioni e formazioni politiche.
Le modalità attuative e organizzative del presente Statuto sono disciplinate da Regolamenti approvati dall’Assemblea Nazionale.

In caso di contrasto tra disposizioni regolamentari e norme statutarie, prevale lo Statuto


Allegato B
Codice Etico
Federazione Ecologisti Europei (FEE)
1. Coerenza con i Principi Fondanti
Gli iscritti, i dirigenti e gli eletti della Federazione Ecologisti Europei sono tenuti ad agire in coerenza con i Principi Fondanti della Federazione, orientando il proprio comportamento alla tutela degli ecosistemi, alla promozione della pace, alla responsabilità verso le generazioni presenti e future e al rispetto della dignità di ogni persona.
2. Correttezza e rispetto reciproco
La Federazione promuove un confronto democratico fondato sul rispetto delle persone e sulla pluralità delle idee.
Gli iscritti sono tenuti a mantenere comportamenti non violenti, evitando linguaggi offensivi, discriminatori o denigratori nei confronti di altri aderenti, di interlocutori politici e delle istituzioni.
3. Integrità e legalità
Gli iscritti e gli eletti della Federazione operano nel rispetto della legalità, della trasparenza e dell’interesse collettivo.
Non possono ricoprire ruoli di rappresentanza politica o istituzionale nella Federazione persone che si trovino in situazioni di evidente conflitto di interessi con i valori e le finalità della Federazione.
4. Sobrietà e responsabilità nelle campagne elettorali
I candidati della Federazione sono tenuti a condurre le campagne elettorali con sobrietà, evitando spreco di risorse economiche e pratiche che possano alterare l’equilibrio democratico della competizione politica.
5. Responsabilità nell’esercizio di incarichi pubblici
Gli eletti della Federazione Ecologisti Europei che ricoprono incarichi amministrativi o istituzionali sono tenuti a operare con trasparenza, responsabilità e spirito di servizio verso la comunità, evitando pratiche clientelari e ogni forma di utilizzo improprio delle risorse pubbliche.
6. Incompatibilità politica
Gli iscritti alla Federazione non possono candidarsi o sostenere liste elettorali che risultino in contrasto con i Principi Fondanti della Federazione o con le decisioni assunte dagli organi competenti della stessa.
7. Tutela dell’immagine e della credibilità della Federazione
Ogni aderente è tenuto ad evitare comportamenti che possano arrecare danno morale, politico o reputazionale alla Federazione Ecologisti Europei.
8. Violazione del Codice Etico
Le violazioni del presente Codice Etico sono valutate dall’Organo di Garanzia secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle procedure disciplinari interne.
9. Approvazione e aggiornamento
Il presente Codice Etico è approvato dall’Assemblea Nazionale della Federazione Ecologisti Europei e può essere aggiornato dalla stessa secondo le modalità previste dallo Statuto.
 

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