Aderisci anche tu all'appello
presto saranno fissate le date per l'ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERAZIONE ECOLOGISTI EUROPEI 2026
Regolamento attuativo
delle Federazioni provinciali, regionale e nazionale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento delle Federazioni Provinciali, Regionali e della Federazione Nazionale della Federazione Ecologisti Europei (FEE), in attuazione dello Statuto e della Carta Costituente.
Il Regolamento disciplina altresì le procedure relative alla rappresentanza territoriale, all'elezione degli organi, alla partecipazione degli iscritti, alla gestione economica e patrimoniale, alla sostituzione e alla decadenza dagli incarichi, nonché alla fase transitoria di costituzione della Federazione.
Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate e applicate nel rispetto dello Statuto, della Carta Costituente e dei Principi Fondanti della FEE.
In caso di contrasto tra il presente Regolamento e lo Statuto, prevale lo Statuto.
Art. 2 – Articolazione territoriale della FEE
La Federazione Ecologisti Europei è organizzata secondo un modello federativo multilivello articolato in:
a) Federazioni Provinciali;
b) Federazioni Regionali;
c) Federazione Nazionale.
Le Federazioni Provinciali costituiscono il livello territoriale fondamentale della FEE e operano nel territorio della rispettiva provincia.
Le Federazioni Regionali coordinano e rappresentano l'azione politica della FEE a livello regionale, nel rispetto dell'autonomia delle Federazioni Provinciali.
La Federazione Nazionale coordina e rappresenta la Federazione Ecologisti Europei nel suo complesso, nel rispetto dell'autonomia dei livelli territoriali.
All'interno delle Federazioni Provinciali possono essere costituite Comunità Comunali, quali articolazioni territoriali volte a favorire la partecipazione degli iscritti e la presenza della FEE nei singoli Comuni.
La Comunità Comunale può essere costituita quando nel medesimo Comune siano presenti almeno 10 iscritti alla FEE appartenenti alla Federazione Provinciale.
Raggiunto il numero minimo previsto, i Portavoce Provinciali convocano l'Assemblea degli iscritti del Comune, alla quale deve partecipare almeno uno dei Portavoce Provinciali.
L'Assemblea Comunale elegge il Referente Comunale, scegliendolo tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità.
Qualora siano presentate più candidature, il Referente Comunale viene eletto mediante votazione degli iscritti presenti aventi diritto.
Il Referente Comunale partecipa di diritto al Direttivo Provinciale, rappresentando la Comunità Comunale.
Il Referente Comunale mantiene il proprio incarico fino alla sua sostituzione o alla cessazione della Comunità Comunale.
Art. 3 – Autonomia dei livelli federativi
Le Federazioni Provinciali, le Federazioni Regionali e la Federazione Nazionale operano secondo i principi di autonomia politica, organizzativa e amministrativa stabiliti dallo Statuto della FEE.
Ciascun livello federativo esercita le proprie competenze nel rispettivo ambito territoriale, nel rispetto dello Statuto, della Carta Costituente, dei Principi Fondanti e del presente Regolamento.
Ciascun livello federativo risponde delle attività, degli atti e degli impegni assunti nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.
Nessun livello federativo assume automaticamente responsabilità giuridica o patrimoniale per atti, decisioni o obbligazioni assunti da un altro livello.
L'utilizzo del simbolo e del nome della Federazione Ecologisti Europei è consentito a tutti i livelli federativi e alle Comunità Comunali, nel rispetto dello Statuto, della Carta Costituente e dei Principi Fondanti.
Le controversie relative alla competenza tra diversi livelli federativi sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto.
TITOLO II
FEDERAZIONI PROVINCIALI
Art. 4 – Costituzione della Federazione Provinciale
La Federazione Provinciale costituisce il livello territoriale fondamentale della Federazione Ecologisti Europei e può essere costituita quando siano presenti nel territorio provinciale almeno 22 iscritti alla FEE.
Il raggiungimento del numero minimo di iscritti costituisce condizione necessaria per la convocazione dell'Assemblea Provinciale Costituente.
L'Assemblea Provinciale Costituente è convocata dal Commissario Provinciale nominato secondo le disposizioni previste per la fase transitoria.
L'Assemblea Provinciale Costituente:
a) prende atto degli iscritti aventi diritto a partecipare;
b) elegge i due Portavoce Provinciali;
c) elegge il Direttivo Provinciale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
d) elegge i delegati agli organismi regionali e nazionali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
e) individua il Tesoriere Provinciale;
f) approva gli ulteriori atti necessari all'avvio della Federazione Provinciale.
La costituzione della Federazione Provinciale deve essere formalizzata attraverso gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dal presente Regolamento.
La Federazione Provinciale, una volta costituita, opera in piena autonomia politica, organizzativa e amministrativa nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto.
Art. 5 – Numero minimo degli iscritti
La Federazione Provinciale deve essere costituita da almeno 22 iscritti.
Il numero degli iscritti viene verificato sulla base del registro associativo e delle quote associative regolarmente versate.
Qualora il numero degli iscritti dovesse diminuire al di sotto della soglia prevista, gli organi della Federazione Provinciale promuovono un percorso di dialogo e partecipazione, finalizzato a rafforzare la presenza della FEE nel territorio e a ricostituire le condizioni necessarie al pieno funzionamento della Federazione.
Le eventuali difficoltà nella composizione o nel funzionamento degli organi federativi sono affrontate prioritariamente attraverso il confronto interno, la ricerca di soluzioni condivise e, ove necessario, la sostituzione degli incaricati secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
La cessazione dall'incarico di un componente del Direttivo o di un delegato non determina l'interruzione dell'attività dell'organo, in quanto si procede alla sua sostituzione secondo le disposizioni relative ai supplenti.
Per i Portavoce, in caso di cessazione dall'incarico di uno dei due, si procede secondo le specifiche procedure previste dal presente Regolamento.
Art. 6 – Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è composta da tutti gli iscritti alla Federazione Provinciale in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni iscritto partecipa all'Assemblea con pari diritto di parola e di voto.
L'Assemblea Provinciale è il principale organo di partecipazione e deliberazione della Federazione Provinciale.
L'Assemblea:
a) elegge i due Portavoce Provinciali;
b) elegge il Direttivo Provinciale;
c) elegge i delegati al Consiglio Federale Regionale e agli organismi nazionali previsti dal presente Regolamento;
d) elegge il Tesoriere Provinciale;
e) approva il bilancio provinciale;
f) delibera sulle alleanze politiche locali, nel rispetto dei Principi Fondanti, della Carta Costituente e dello Statuto;
g) discute e approva gli indirizzi politici della Federazione Provinciale;
h) esercita le ulteriori competenze attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno due volte ogni anno. Una delle Assemblee deve essere convocata per l'approvazione del bilancio annuale.
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo Provinciale o i Portavoce Provinciali lo ritengano necessario in relazione a questioni di particolare rilevanza politica, organizzativa o territoriale.
L'Assemblea Provinciale deve essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti aventi diritto di voto, indicando gli argomenti da sottoporre alla discussione e alla deliberazione dell'Assemblea.
L'Assemblea Provinciale è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli iscritti aventi diritto di voto.
L'Assemblea Provinciale può essere convocata in presenza o attraverso strumenti di partecipazione a distanza che garantiscano l'identificazione degli iscritti, la possibilità di partecipare alla discussione e la regolarità delle votazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte secondo le modalità e le maggioranze stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è convocata dai Portavoce Provinciali, con un preavviso di almeno 15 giorni.
La convocazione è comunicata a tutti gli iscritti aventi diritto di voto mediante e-mail o WhatsApp, indicando la data, l'ora, il luogo o le modalità di partecipazione e l'ordine del giorno.
La convocazione deve contenere in modo chiaro gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare.
Qualora l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei Portavoce e del Direttivo Provinciale, le candidature, le relative mozioni e le liste dei candidati al Direttivo devono essere presentate al Commissario o ai Commissari incaricati di avviare e organizzare l'Assemblea elettiva.
Le candidature, le mozioni e le liste devono pervenire entro le ore 24:00 del quinto giorno precedente la data fissata per l'inizio dei lavori assembleari.
Scaduto il termine previsto, non possono essere presentate ulteriori candidature, mozioni o liste per le elezioni oggetto della convocazione.
Il Commissario o i Commissari incaricati dell'organizzazione dell'Assemblea provvedono a comunicare a tutti gli iscritti l'elenco delle candidature, delle mozioni e delle liste regolarmente presentate.
In caso di convocazione dell'Assemblea su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, i richiedenti indicano gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
In caso di cessazione contemporanea di entrambi i Portavoce Provinciali, la convocazione e l'organizzazione dell'Assemblea elettiva sono affidate al Commissario o ai Commissari incaricati secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
Art. 8 – Candidature a Portavoce e liste per il Direttivo Provinciale
Le candidature alla carica di Portavoce Provinciali sono presentate in forma di coppia, composta da due persone che dichiarano congiuntamente la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.
Ogni coppia di candidati Portavoce presenta una mozione politica nella quale indica gli obiettivi e le principali linee di azione che intende perseguire durante il mandato.
A ciascuna coppia di candidati Portavoce è collegata una lista composta da 9 candidati al Direttivo Provinciale.
Ogni candidato può figurare in una sola lista.
La presentazione della candidatura a Portavoce, della mozione politica e della lista dei 9 candidati deve avvenire entro il termine stabilito dall'Art. 7.
Tutte le candidature regolarmente presentate sono comunicate agli iscritti dal Commissario o dai Commissari incaricati dell'organizzazione dell'Assemblea.
I candidati eletti al Direttivo Provinciale, una volta definita la composizione dell'organo, provvedono individualmente alla scelta del proprio supplente. La scelta del supplente non è collegata alla lista di candidatura e non costituisce parte integrante della candidatura elettorale.
I componenti eletti nel Direttivo Provinciale, al termine dell'Assemblea, indicano ciascuno il proprio supplente. La nomina del supplente è verbalizzata negli atti conclusivi dell'Assemblea e non è sottoposta a votazione.
Il supplente può essere scelto anche tra gli iscritti non presenti all'Assemblea, purché abbia fatto pervenire, prima della chiusura dei lavori assembleari, una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.
La dichiarazione di accettazione può essere trasmessa con qualsiasi modalità idonea a garantirne la tracciabilità, compresi posta elettronica, messaggistica istantanea o altri strumenti digitali riconosciuti dalla Federazione.
Art. 9 – Regolarità delle candidature
Le candidature alla carica di Portavoce Provinciale e al Direttivo devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.
Il Commissario o i Commissari incaricati dell'organizzazione dell'Assemblea verificano esclusivamente la regolarità formale delle candidature e della documentazione presentata.
Eventuali irregolarità sanabili vengono comunicate agli interessati, che possono provvedere alla loro regolarizzazione entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.
Il Commissario o i Commissari non possono esprimere valutazioni sul contenuto politico delle mozioni né sulla persona dei candidati.
Le candidature regolarmente presentate vengono comunicate a tutti gli iscritti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 10 – Elezione dei Portavoce e composizione del Direttivo Provinciale
I due Portavoce Provinciali sono eletti dall'Assemblea Provinciale mediante votazione delle coppie di candidati regolarmente presentate.
Qualora sia presentata una sola coppia di candidati, la coppia viene eletta e tutti i nove candidati della lista collegata entrano a far parte del Direttivo Provinciale.
Il Direttivo è pertanto composto da undici componenti: i due Portavoce e i nove consiglieri.
Qualora siano presentate due coppie di candidati, viene eletta la coppia che ottiene il maggior numero di voti. Il Direttivo Provinciale è composto da 12 componenti, così individuati:
i due Portavoce eletti;
sei consiglieri della lista collegata ai Portavoce eletti, individuati tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
i due candidati Portavoce dell'altra lista;
due consiglieri della medesima lista, individuati tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Qualora siano presentate tre o più coppie di candidati, le due coppie che ottengono il maggior numero di voti nella prima votazione accedono al ballottaggio. La coppia che ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio viene eletta Portavoce.
In presenza di tre liste, il Direttivo Provinciale è composto da 14 componenti, così individuati:
i due Portavoce eletti;
sei consiglieri della lista collegata ai Portavoce eletti;
quattro consiglieri della seconda lista di cui due portavoce della stessa lista;
due consiglieri della terza lista.
In presenza di quattro liste, il Direttivo Provinciale è composto da 15 componenti, così individuati:
i due Portavoce eletti;
sei consiglieri della lista collegata ai Portavoce eletti;
quattro consiglieri della seconda lista di cui due portavoce della stessa lista;
due consiglieri della terza lista;
un consigliere della quarta lista.
I consiglieri spettanti a ciascuna lista sono individuati tra i candidati alla carica di consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella rispettiva lista.
I candidati alla carica di Portavoce della seconda lista, non eletti, entrano di diritto nel Direttivo Provinciale e costituiscono, insieme ai due consiglieri più votati della medesima lista, i quattro componenti spettanti alla seconda lista.
I candidati alla carica di Portavoce delle terze e successive liste non entrano nel Direttivo in tale qualità. La rappresentanza di tali liste è costituita esclusivamente dai candidati alla carica di consigliere secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
Le eventuali liste dalla quinta in poi, pur potendo partecipare alla competizione elettorale, non esprimono componenti nel Direttivo Provinciale.
Qualora, nella fase costituente della Federazione Provinciale, aderisca alla FEE un'associazione riconosciuta quale soggetto giuridico, essa ha diritto di designare due propri rappresentanti nel Direttivo Provinciale, che si aggiungono ai componenti individuati attraverso il procedimento elettorale.
I rappresentanti dell'associazione sono designati dall'associazione stessa e la loro nomina viene comunicata ai commissari secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 5, nel caso i rappresentanti delle associazioni dovessero già essere tra i candidati a consigliere o portavoce, verrà chiesto all’associazione la sostituzione anche se i termini di presentazione siano scaduti, il tutto verrà riportato nel verbale conclusivo dei lavori.
Tutti i componenti del Direttivo Provinciale, indipendentemente dalla lista di provenienza o dalla modalità di ingresso nell'organo, hanno pari dignità, diritti e responsabilità.
Nelle votazioni del Direttivo Provinciale, qualora si determini una parità di voti, il voto di ciascuno dei due Portavoce Provinciali vale doppio. Tale disposizione è finalizzata a garantire la continuità dell'indirizzo politico espresso dall'Assemblea attraverso l'elezione dei Portavoce e ad evitare che situazioni di parità interna possano impedire l'assunzione delle deliberazioni.
Qualora due o più candidati al direttivo Provinciale ottengano lo stesso numero di preferenze e tale parità sia determinante ai fini dell'elezione, si procede ad una nuova votazione limitatamente ai candidati interessati. Qualora la parità si ripeta nella seconda votazione, si procede mediante sorteggio pubblico.
Al termine dell'Assemblea, ciascun componente eletto del Direttivo Provinciale provvede alla scelta del proprio supplente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI
Art. 11 – Quota associativa
La quota associativa annuale è unica per tutti gli iscritti alla FEE ed è stabilita dall'Assemblea Nazionale.
Per l'anno di prima applicazione del presente Regolamento la quota associativa è fissata in 25 euro.
Eventuali somme versate volontariamente in misura superiore alla quota associativa sono considerate donazioni e non comportano diritti associativi ulteriori né maggiore peso nelle votazioni o nella rappresentanza.
La quota associativa è ripartita come segue:
a) 60% alla Federazione Provinciale;
b) 20% alla Federazione Regionale;
c) 20% alla Federazione Nazionale.
In assenza della Federazione Regionale, la quota del 20% ad essa destinata viene accantonata sul conto corrente nazionale fino alla costituzione della relativa Federazione Regionale.
Art. 12 – Gestione finanziaria e conti correnti
La Federazione Ecologisti Europei orienta la propria gestione finanziaria verso i principi della finanza etica e stabilisce l'utilizzo di Banca Etica per i propri conti correnti, ove tecnicamente possibile.
I conti correnti delle Federazioni sono gestiti secondo il principio delle firme congiunte, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.
Nella fase iniziale, le quote associative vengono versate sul conto corrente nazionale intestato alla Federazione e gestito congiuntamente da due soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo notarile individuati per tale funzione.
I due soci fondatori cessano la propria responsabilità con la costituzione della Federazione Nazionale e la nomina del Tesoriere Nazionale, mediante formale passaggio di consegne della documentazione contabile e bancaria.
Ogni trasferimento delle quote tra i diversi livelli federativi deve essere tracciabile e documentato.
Art. 13 – Costituzione amministrativa e fiscale
Al termine dell’Assemblea costituente di ciascun livello federativo viene individuato un Tesoriere scelto tra gli iscritti che abbiano adeguata competenza e che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità.
Il Tesoriere, munito dei verbali dell'Assemblea, dello Statuto, della Carta Costituente e della documentazione necessaria, provvede agli adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la registrazione e l'attribuzione del codice fiscale.
Completati gli adempimenti fiscali, il Tesoriere, insieme ad almeno uno dei Portavoce, provvede all'apertura del conto corrente presso Banca Etica.
Art. 14 – Patrimonio delle Federazioni
I beni immobili acquisiti, ricevuti in donazione o comunque legittimamente intestati a una Federazione Provinciale appartengono esclusivamente alla Federazione che ne è titolare.
In caso di vendita dei Beni immobili di proprietà della Federazione provinciale titolare del bene, il ricavato resta esclusivamente alla Federazione Provinciale.
Le Donazioni di beni mobili seguono lo stesso iter espresso nell’articolo 11 comma 4.
In caso di scioglimento definitivo di una Federazione Provinciale o Regionale, il patrimonio residuo viene trasferito alla Federazione Nazionale, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
In caso di scioglimento definitivo della Federazione Nazionale, l'intero patrimonio residuo non può essere distribuito tra gli iscritti o tra gli organi federativi.
Il patrimonio residuo viene devoluto a ONG, associazioni o enti senza finalità di lucro che abbiano dimostrato nel tempo un concreto impegno nella tutela dei valori e dei Principi Fondanti sui quali si basa la Federazione Ecologisti Europei, nel rispetto della normativa vigente.
La scelta dei soggetti destinatari del patrimonio viene deliberata dall'ultimo organo competente della Federazione Nazionale secondo criteri di trasparenza, coerenza con i Principi Fondanti della FEE e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 15 – Rinnovo degli organi, commissariamento e nomina dei Commissari
Il mandato dei due Portavoce Provinciali e del Direttivo Provinciale ha durata di due anni.
Alla naturale scadenza del mandato, i due Portavoce Provinciali uscenti provvedono ad organizzare e convocare l'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche, garantendo il regolare svolgimento del procedimento elettorale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Le nuove candidature alla carica di Portavoce e le relative liste di candidati al Direttivo Provinciale sono presentate al Direttivo Regionale e, in sua assenza, al Direttivo Nazionale o, qualora anche quest'ultimo non sia ancora costituito, al Direttivo dei Soci Fondatori.
In caso di dimissioni di entrambi i Portavoce Provinciali prima della naturale scadenza del mandato, il Direttivo Regionale provvede alla nomina di uno o più Commissari, fino ad un massimo di quattro, con il compito di assicurare la continuità organizzativa e di avviare il procedimento per il rinnovo degli organi.
Qualora il Direttivo Regionale non sia ancora costituito, la nomina dei Commissari spetta al Direttivo Nazionale. In assenza del Direttivo Nazionale, la nomina spetta al Direttivo dei Soci Fondatori.
I Commissari sono scelti tra le persone che abbiano manifestato la propria disponibilità volontaria ad assumere tale funzione.
Il Commissario o i Commissari nominati assumono esclusivamente le funzioni necessarie alla gestione della fase transitoria, alla preparazione dell'Assemblea e al rinnovo degli organi, nel rispetto del presente Regolamento e dei Principi Fondanti della FEE.
Qualora uno o più Commissari intendano presentare la propria candidatura alla carica di Portavoce o di consigliere, non possono ricevere né gestire le candidature relative all'Assemblea elettiva. In tale circostanza, le candidature sono presentate al Direttivo Regionale e, in sua assenza, al Direttivo Nazionale o, qualora anche quest'ultimo non sia costituito, al Direttivo dei Soci Fondatori.
Il soggetto competente alla ricezione delle candidature garantisce che esse siano raccolte, registrate e rese disponibili agli iscritti secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
I Commissari cessano dalle proprie funzioni con la proclamazione dei nuovi organi eletti dall'Assemblea Provinciale, salvo gli adempimenti necessari alla consegna della documentazione e alla conclusione della gestione commissariale.
Nota – proposta:
I Soci Fondatori sono eletti dall’Assemblea costituente tra le persone che abbiano contribuito al percorso di formazione e costituzione della Federazione Ecologisti Europei e che dichiarino la propria disponibilità ad assumere tale ruolo. Il numero dei Soci Fondatori è determinato dall'effettiva disponibilità e dalla volontà dell’Assemblea costituente, senza un numero minimo o massimo predeterminato. I soci fondatori verranno , inseriti in una lista che verrà presentata all’assemblea per l’accettazione.